Sentenza n. 123 del 1991

 

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SENTENZA N. 123

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella ricompresa nell'allegato 2 ("Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali") del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche sui ricorsi riuniti proposti da Tontini Pier Paolo contro U.S.L. n. 3 di Pesaro ed altre, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Tontini Pier Paolo;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avv. Rossella Renzini Rossi per Tontini Pier Paolo.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di due giudizi promossi da Tontini Pier Paolo avverso l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale - ruolo sanitario - nella posizione funzionale di farmacista collaboratore e la conseguente attribuzione del nono livello retributivo-funzionale in luogo del decimo goduto presso l'ente ospedaliero di provenienza, il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, con ordinanza del 19 dicembre 1989, pervenuta alla Corte costituzionale il 28 settembre 1990 (r.o. n. 646/90), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale della tabella, relativa ai farmacisti, ricompresa nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli enti ospedalieri e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, era in servizio con la qualifica di farmacista collaboratore.

Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, riuniti i giudizi, pur ritenendo l'inquadramento del ricorrente corretto in quanto operato in applicazione delle tabelle di equiparazione contenute nell'allegato 2, in connessione con le tabelle delle posizioni funzionali contenute nell'allegato 1, dubita, peraltro, della legittimità costituzionale del detto allegato 2 limitatamente alla parte relativa ai farmacisti.

Gli artt. 67, sesto comma e 68, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - rileva il T.A.R. - previdero che il personale dei soppressi enti mutualistici e gestioni sanitarie e quello degli enti locali venisse trasferito o (per questi ultimi) assegnato alle UU.SS.LL. in una posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza alla data del trasferimento, secondo le tabelle d'equiparazione di cui all'art. 47 della medesima legge, le quali vennero poi emanate con il citato allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979.

In sede di ripartizione, nel ruolo sanitario, del profilo professionale dei farmacisti, tale d.P.R. ha peraltro previsto (allegato 1, tabella B), tre posizioni funzionali, e cioè quelle di farmacista dirigente, farmacista coadiutore e farmacista collaboratore.

Ciò premesso, il T.A.R. assume che il farmacista collaboratore degli enti ospedalieri avrebbe dovuto essere inquadrato nella posizione funzionale di farmacista coadiutore - immediatamente inferiore, nella struttura organizzatoria delle UU.SS.LL., a quella di farmacista dirigente, in cui sono collocati gli ex direttori di farmacia - dato che presso gli enti ospedalieri la posizione del farmacista collaboratore era immediatamente inferiore a quella del direttore di farmacia, del quale era coadiuvante e nei cui confronti aveva il dovere di sostituzione.

Considerando, inoltre, le equiparazioni disposte nella tabella impugnata, ne risulterebbe un trattamento deteriore del farmacista collaboratore proveniente da enti ospedalieri, con conseguente violazione, sotto vari profili, del principio di uguaglianza.

Innanzitutto, tale posizione è equiparata a quella della prima qualifica professionale dei farmacisti provenienti dal parastato.

Per i farmacisti provenienti dagli enti locali e dalle regioni, poi, è previsto l'inserimento diretto ed automatico nella nuova posizione funzionale intermedia di farmacista coadiutore non solo di quelli dell'ottavo livello con meno di otto anni di servizio, ma anche di quelli aventi presso detti enti, (ad es., presso un ospedale neuropsichiatrico provinciale) una posizione funzionale di tipo iniziale, cioè del settimo livello, corrispondente a quella di farmacista collaboratore presso enti ospedalieri (ad es., presso un ospedale generale provinciale).

Quindi, mentre i farmacisti provenienti da enti locali e regioni sono inquadrati o nella posizione apicale o in quella intermedia, quelli provenienti da enti ospedalieri sono inquadrati o nella prima o in quella iniziale - con attribuzione, per quest'ultima, del nono livello retributivo ai sensi del d.P.R. n. 348 del 1983 - senza che tale differenziazione trovi giustificazione, ad avviso del giudice a quo, nei rispettivi ordinamenti di provenienza.

Per i farmacisti provenienti da enti ospedalieri, inoltre, viene in considerazione solo la qualifica rivestita e non anche l'anzianità di servizio, con la conseguenza che essi possono trovarsi in posizione deteriore rispetto a quelli provenienti da enti locali dotati di minore anzianità.

Sulla base di tali rilievi, il T.A.R. rimettente prospetta la violazione, non solo dell'art. 3, ma anche dell'art. 4 Cost., assumendo che al farmacista collaboratore proveniente da ente ospedaliero sarebbe impedito di continuare a svolgere la propria funzione nella stessa pregressa posizione funzionale, con lesione del diritto a svolgere un lavoro "adeguato alla propria possibilità e alla propria scelta".

Sarebbe violato, infine, anche l'art. 97 Cost., dato che irrazionali disparità di trattamento tra dipendenti prima chiamati a svolgere le stesse funzioni, dando luogo a situazioni di tensione nell'ambiente di lavoro, ne pregiudicherebbero il buon andamento degli uffici.

2. - Alla tesi dell'ordinanza aderisce la parte privata Tontini Pier Paolo, costituitasi a mezzo dell'avv. R. Renzini Rossi, ribadendo che l'applicazione delle tabelle di equiparazione contenute nell'allegato 2 per i farmacisti provenienti dagli enti ospedalieri determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quelli provenienti dagli enti locali o dalle regioni: e ciò senza che vi sia, nei rispettivi ordinamenti di provenienza, una diversificazione delle relative posizioni funzionali, tale da giustificare il diverso trattamento.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.

 

Considerato in diritto

 

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche investe la tabella di equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali, contenuta nell'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui si riferisce ai farmacisti trasferiti alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Gli artt. 67 e 68 della quale dispongono, a tal proposito, che l'inquadramento di detto personale nella nuova gestione debba essere ispirato al principio della corrispondenza rispetto alla posizione giuridica e funzionale svolta nell'ente di provenienza.

Il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, prevede, nel suo allegato 1, per i farmacisti, tre distinti profili professionali, rispettivamente di farmacista dirigente, di coadiutore e di collaboratore.

L'allegato 2 prevede che il farmacista trasferito alle UU.SS.LL. dagli enti ospedalieri sia equiparato o al primo di tali profili o al terzo, ma non a quello intermedio di coadiutore.

Più precisamente, la tabella prevede che i farmacisti che negli enti ospedalieri erano qualificati come collaboratori vengano equiparati alla prima qualifica professionale del personale proveniente dal parastato, e quindi nell'iniziale livello di equiparazione nella struttura organizzatoria della U.S.L., corrispondente nelle nuove tabelle a quello di farmacista collaboratore.

Il T.A.R. delle Marche ritiene che la tabella relativa ai farmacisti contenuta nell'allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979, contrasti con gli artt. 3, 4 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli enti ospedalieri presso i quali era in servizio come farmacista collaboratore alla data del 20 dicembre 1979, che sia stato successivamente trasferito alle unità sanitarie locali.

2. - La questione è fondata.

Nell'inquadrare nell'ambito delle tre nuove qualifiche del profilo professionale farmacista - dirigente, coadiutore e collaboratore - il personale che, negli enti di provenienza, era inquadrato in due sole qualifiche, o livelli, la tabella impugnata ha adottato soluzioni che appaiono prive di razionale giustificazione. I farmacisti provenienti dagli enti ospedalieri - come si è detto - sono stati inquadrati, rispettivamente, nella prima e nell'ultima delle predette qualifiche a seconda che nei predetti enti svolgessero funzioni di direttore di farmacia ovvero di farmacista collaboratore. Ai farmacisti provenienti dagli enti locali o dalle regioni ed inquadrati, presso questi, nell'ottavo e nel settimo livello, è stata invece attribuita la posizione apicale se avessero maturato almeno otto anni di servizio nell'ottavo livello, e la posizione intermedia (di farmacista coadiutore) se avessero un'anzianità inferiore in tale livello ovvero provenissero dal settimo livello. Alla posizione iniziale nell'ente di provenienza corrisponde quindi, nei ruoli regionali, nell'un caso quella inferiore (collaboratore) e nell'altro quella intermedia (coadiutore); e ciò senza neanche tener conto, nel primo, dell'anzianità di servizio.

Una così marcata differenziazione non può certo ricollegarsi alla mera identità terminologica tra la nuova qualifica - di farmacista collaboratore - e quella rivestita nell'ente ospedaliero di provenienza. Sotto il profilo funzionale, infatti, il farmacista collaboratore dell'ente ospedaliero "coadiuva il direttore della farmacia nel servizio" (art. 22 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128) e quindi, implicitamente, lo sostituisce in caso di assenza, sicché il ruolo svolto è sostanzialmente quello di coadiutore. Né vi sono elementi idonei a far ritenere che i farmacisti inquadrati nel livello iniziale presso gli enti locali e le regioni occupassero una posizione funzionale poziore. Come giustamente osserva il giudice a quo, non è dato comprendere perché un farmacista proveniente da un ospedale psichiatrico provinciale ed ivi inquadrato nella posizione funzionale iniziale (settimo livello) debba, nei ruoli regionali, acquisire direttamente la posizione funzionale (intermedia) di coadiutore, superiore a quella attribuita al farmacista collaboratore proveniente da un ospedale generale, pur se magari costui sia in possesso di maggior anzianità di servizio.

La riprova di tale incongruenza sta nel caso esaminato nel giudizio principale, in cui l'inquadramento nella posizione iniziale, anziché intermedia, comportò l'attribuzione di un livello retributivo-funzionale (nono) inferiore a quello (decimo) già acquisito dall'interessato nell'ente ospedaliero di provenienza.

Apparendo così il diverso trattamento fondato solo sulla diversità dell'ente di provenienza, si deve ritenere che la tabella che contiene le disposizioni dalle quali tale ingiustificata differenziazione discende contrasti con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli enti ospedalieri e trasferito alle unità sanitarie locali che, alla data del 20 dicembre 1979, era in servizio con la qualifica di farmacista collaboratore nell'ente di provenienza.

Restano così assorbite le censure mosse sulla base degli altri parametri costituzionali invocati.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa ai farmacisti ricompresa nell'allegato 2 ("Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali") del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli enti ospedalieri e trasferito alle unità sanitarie locali che era in servizio, nell'ente di provenienza, alla data del 20 dicembre 1979, con la qualifica di farmacista collaboratore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.